Corte FIGC: «Da Agnelli a Elkann, tutti consapevoli del modus operandi»

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Corte FIGC: «Da Agnelli a Elkann, tutti consapevoli del modus operandi»

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Nel primo pomeriggio di oggi, la Corte federale della FIGC ha pubblicato le motivazione della sentenza che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus nell’ambito della indagine condotta sulle plusvalenze registrate a bilancio dal club bianconero.

Nel documento delle motivazioni che, inoltre, hanno portato alle inibizioni dell’ex presidente della Juve, Andrea Agnelli, insieme ad altri 10 dirigenti bianconeri, fra quelli che non figurano più nell’organigramma della società e chi, come Arrivabene, ha conservato un ruolo nel club, si legge: «Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo, che prima non era noto, è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata».

«Un quadro fattuale – quello appena citato – dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria”».

Sentenza Juve – La consapevolezza dell’artificiosità

«Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa».

«Dal direttore sportivo di allora (Paratici) all’allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale».

«In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo».

«Sul materiale probatorio disponibile si tornerà anche al momento del giudizio rescissorio. Per quanto d’interesse della fase rescindente qui trattata è senz’altro sufficiente il richiamo ai più rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale».

Sentenza Juve – Il libro nero di Paratici è “inquietante”

«Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro».

«Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali».

«Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati».

«È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. – a prescindere da ogni ulteriore rilevanza – ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva».

Sentenza Juve – La difficile situazione economico-finanziaria del club

«Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro)».

«Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1».

Sentenza Juve – Il ruolo delle intercettazioni

«Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale a sostegno della revocazione».

«Quella del 6 settembre 2021 tra Andrea Agnelli, presidente della FC Juventus S.p.A., e il rappresentante dell’azionista di riferimento John Elkann (intercettazione presente nel file n. 660969 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica), nella quale gli interlocutori operano un diretto riferimento al fatto che la direzione sportiva (cioè Fabio Paratici) si era “allargata” con lo svolgimento “di tutta una serie di operazioni …” che il presidente Agnelli, nel botta e risposta della conversazione, individua subito definendole di “eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze” . Così come l’ulteriore intercettazione tra Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene del 3 settembre 2021 (riportata nel file n. 660969 e file 660945 trasmessi dalla Procura della Repubblica), nel corso della quale gli interlocutori condividono che la responsabilità delle difficoltà della FC Juventus S.p.A. non poteva essere attribuita solo al Covid-19 (“sì ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene” ), posto che da un lato vi era la pandemia, ma dall’altro era stata “ingolfat[a] la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda perché è tutta la merda che sta sotto che non si può dire”».

«E ancora, in più rispetto a quelle menzionate dalla Procura federale, si devono aggiungere le intercettazioni che coinvolgono contestualmente più dirigenti della FC Juventus S.p.A. con ruoli finanziari e legali (anch’esse riportate nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica). Intercettazioni che dimostrano persino opacità nella rappresentazione all’esterno del reale contenuto delle operazioni condotte, tanto da sperare che “[quelli che] stanno cercando” (presumibilmente gli ispettori Consob) non scoprano carteggi altrimenti pericolosi: ci si riferisce all’intercettazione del 6 settembre 2021 tra taluni dirigenti della FC Juventus S.p.A. (Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) nel corso della quale, a proposito di Pjanic, si chiarisce che “han fatto uno scambio” (e dunque una consapevole permuta) e si condivide il rischio che emergano carte che invece devono restare riservate: “tela dico tutta? è meglio che non ci fosse quel carteggio” ; “no quel carteggio meglio di no”» .

«E più in generale si devono aggiungere quelle intercettazioni che dimostrano la natura alterata dei valori utilizzati (e il peso degli ammortamenti conseguenti) e comunque la natura esattamente permutativa di molte operazioni».

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